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Ordinanza — n. 14190/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance conviction for aggravated theft, upholding lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14190/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the lack of reasoning and the exclusion of recidivism. The lower courts had convicted the defendant of aggravated theft, noting that the presence of others in the residence did not absolve him of responsibility and that recidivism was properly assessed based on his criminal history. The court dismissed the appeal because the alleged defects in the lower court's judgment were not evident from the record and contradicted established legal precedents.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defects in the lower court's reasoning are not evident from the record and contradict established case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated theft recidivism assessment violation of law Cassation procedure furti connessi braccialetto elettronico reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
1 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto
anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente,, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOCCHIO VITO nato a PALERMO il 10/07/1965 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 24 giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Vito Finocchio per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione dell'odierno ricorrenl:e, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito (si veda pagina 1 del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato in cui si evidenzia che la presenza di altri soggetti nella medesima abitazione non esclude la responsabilità dell'imputato, anche in considerazione del fatto che questa Corte ha affermato che in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente,, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745); - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva, è anch'esso manifestamente infondato in quanto inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, nel quale i giudici di merito affermano, con motivazione esente da vizi, come la recidiva sia stata correttamente valutata in relazione alla personalità dell'imputato stante le precedenti condanne riportate per reati contro il patrimonio o determinati da motivi di lucro, rappresentando la presente condotta una nuova manifestazione della propria propensione a delinquere (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si 2 ìt reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend