Cassation court dismisses appeal on excessive penalty for attempted theft, upholding lower court's sentencing method.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive, but the court found the legal reasoning consistent with established case law regarding sentencing for attempted crimes. The decision affirmed that the lower court correctly applied the direct method for sentencing without needing to explicitly detail the reduction calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, n. 5 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the excessive penalty for an attempted crime is inadmissible if the first-instance judgment correctly applies either the direct or bifasical method for sentencing, provided the reduction is legally contained and the congruity of the penalty is motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODERITA IONUT nato il 17/03/2000 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 18 luglio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ionut Toderita per il reato di tentato furto aggravato e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia,: - che il primo e unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che, come affermato da questa Corte, la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 42020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528) e, nel caso di specie, si rileva come sia stato adottato il metodo diretto e non vi fosse alcun obbligo di motivare sulla misura della riduzione operata per il tentativo, attuata nella misura massima come rilevato dalla Corte di Appello, la quale, comunque, ha motivato sulla congruità della pena (si veda pagina 4 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così