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Ordinanza — n. 14184/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks new evidence evaluation outside of legality review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14184/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding criminal liability for aggravated burglary, but the Court ruled this claim was improper. The Court determined that requesting a re-evaluation of evidentiary sources constitutes a request for a new trial, which falls outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal challenging a conviction based on the alleged need to re-evaluate the weight of evidence or request a new trial is inadmissible in a legality proceeding as it exceeds the scope of reviewing legal errors.

Parole chiave

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inadmissibility appeal legality review scope re-evaluation of evidence new trial request criminal procedure code indagine per furto spese per le indagini prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE GIUSEPPE nato a PALERMO il 18/01/1993 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Fabio Cosentino, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Volpe per il reato di furto in abitazione aggravato e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., l'aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, Giacomo Bonfiglio, Maria Anitra e Fabrizio Bonfiglio; - che il primo e unico motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di furto in abitazione aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che ben motivano sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato in cui si afferma che il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza necessità di elementi sussidiari di conferma); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci