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Ordinanza — n. 14183/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of complete witness transcript and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a partial reform of a lower court's verdict regarding aggravated theft, arguing for a re-evaluation of witness testimony. The court rejected this request because reviewing evidence is outside the scope of appellate review and the appellant failed to submit the full witness transcript required by the principle of autosufficiency.

Regesto Legislator

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Art. 600, Art. 601, Art. 616 c.p.p.; The appeal court's review of evidence is limited to checking for errors in the application of law, not re-evaluating facts, and the appellant must provide the complete witness transcript to substantiate claims of testimony distortion.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility autosufficiency requirement witness transcript completeness appellate review limits testimony distortion claim insufficienza di prove diritto di non autoincriminarsi assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
241023); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 624 c.p.
Art. 625 n. 2 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENSE FRANCESCO nato a MAZARA DEL VALLO il 06/03/1980 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di furto aggravato di cui ali capo B) divenuto improcedibile per difetto di querela e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Marsala del 22 ottobre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Clemense per due episodi di furto aggravato e, concessa, in relazione al capo A), l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti e ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della violazione degli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., essendo volto a richiedere una rivalutazione delle prove o a dedurre il travisamento della deposizione del teste Parrinello, è inammissibile in quanto la rivalutazione delle fonti probatorie è estranea al sindacato di legittimità e, inoltre, si pone in violazione del requisito dell'autosufficienza non avendo il ricorrente allegato al ricorso copia integrale del verbale di trascrizione della deposizione, mentre la regola dell'autosufficienza del ricorso, operante anche in sede penale, impone al ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d