Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for procedural and substantive errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Antonino Vassallo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing based on minor property damage and the inability to apply generic mitigating circumstances against recidivism. The court rejected these claims, noting that the first argument was procedurally barred as it merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts, while the second violated the statutory prohibition on granting generic mitigation when aggravating circumstances prevail.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 69, ultimo comma, cod. pen.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances in cases where aggravating circumstances prevail is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided by the lower courts without specific legal criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASSALLO ANTONINO nato a PALERMO il 27/09/1969 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 1 luglio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Antonino Vassallo per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato in cui la Corte territoriale afferma che il Vassallo ha prelevato energia elettrica per molti anni senza alcun contratto di fornitura e, pertanto, i consumi sono assai rilevanti e il danno economico è tutt'altro che esiguo); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione alla ritenuta impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle riconosciute aggravanti pur in presenza di un soggetto recidivo reiterato, è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, ostandovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; - che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione da parte dei giudici di merito, i quali affermano che non ricorrono gli estremi per mitigare ulteriormente il carico sanzionatorio stante l'intensità del dolo e l'ammontare del danno (si veda pagina 5 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos