Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for crimes involving photographic recognition and personal identification, arguing an erroneous application of the penal code. The court rejected this because the sole ground of appeal was generic, failed to cite specific elements required by procedural law, and omitted a confrontation with the lower court's correct reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack the specific elements necessary to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPO ANTONIO nato a NAPOLI il 26/11/1985 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Capo Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis, 61 n. 7 e 337 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., con specifico riferimento al riconoscimento fotografico e alla ricognizione personale effettuati a carico dell'imputato dalla persona offesa - è generico, sia per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; sia perché omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha correttamente replicato alle doglianze difensive, orientandosi in piena aderenza con consolidati orientamenti giurisprudenziali, puntualmente richiamati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024.