Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual correlation under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Yasine Bouthrfe inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court's decision on aggravated theft suffered from a lack of motivation and a misrepresentation of evidence. The court rejected these claims as generic, ruling that the appeal failed to establish a specific correlation between the contested decision and the alleged errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack a specific correlation with the contested decision, failing to demonstrate a violation of the duty to motivate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHRFE YASINE nato il 20/04/1983 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputato Yasine Bouthrfe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Roma in data 23 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente rileva vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alle risultanze processuali è generico; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 I onsigliere estensore Il Presiden