Italian court dismisses appeal for aggravated theft as generic and inadmissible due to lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Luca Collu's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. Collu argued for a lighter sentence and generic mitigating circumstances, but the court found his appeal generic and repetitive of previous rejected reasons. The court ruled that the appeal lacked specific legal grounds and failed to demonstrate omitted favorable elements, thus violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 bis cod. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and reiterative, failing to provide specific legal arguments distinct from those already discussed by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLU LUCA nato a ROMA il 21/08/1976 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputato Luca Collu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Roma in data 16 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal Tribunale di Roma per il reato di furto aggravato di cui all'art.624 bis cod. pen. così riqualificata la originaria imputazione di cui all'art.628 cod. pen.; -Ritenuto che il primo e unico motivo di,ricorso con cui il ricorrente denuncia pràtd; violazione di legge e vizio di motivazione l'errata quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche è: - generico e reiterativo in quanto ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 cornma 1 lett.
c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; né il ricorrente ha indicato elementi favorevoli ad un più mite trattamento sanzionatorio dedotti e trascurati dalla sentenza impugnata; - manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.
9. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere esten re Il Pr