Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14173/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated threats as generic and lacking specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14173/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Marabello's appeal against the Messina Court of Appeal inadmissible. Marabello argued the lower court erred in evaluating evidence regarding his criminal responsibility for aggravated threats under Article 612 of the Penal Code. The court rejected these claims as generic, repetitive, and failing to provide specific argumentation against the factual findings on the lack of occasionality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 612 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grievances are generic, lack specific argumentation, and merely repeat the reasoning already disavowed by the court of first instance without addressing the core legal issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances aggravated threats lack of argumentation repetitive reasoning criminal responsibility procedural dismissal minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612 comma secondo, 61 n.1 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
è altresì generico dovendosi le doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
è altresì generico dovendosi le doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARABELLO GIOVANNI nato a MESSINA il 04/07/1974 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che l'imputato Giovanni Marabello ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Messina in data 20 settembre 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di minaccia aggravata di cui all' art. 612 comma secondo, 61 n.1 cod. pen.; -Ritenuto che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla valutazione delle prove dibattimentali in relazione alla penale responsabilità del ricorrente si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);

è altresì generico dovendosi le doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondata non confrontandosi con la sentenza impugnata che ha valorizzato sul punto la mancanza di occasionalità della condotta in ragione di un precedente specifico (pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consiglreste1r1pre Il Pre