Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper factual reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Martino Tommaso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tommaso argued that the lower court failed to meet the standard of proof beyond reasonable doubt regarding aggravated theft. The court rejected this claim as a mere repetition of arguments already dismissed in the second instance without providing specific, reasoned criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely apparent repetitions of those already rejected in the second instance and fail to provide specific, reasoned criticism of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO TOMMASO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 29/02/1968 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Martino Tommaso ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato raggiungimento dello standard probatorio necessario a determinare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024.