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Ordinanza — n. 14171/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding prison sentence substitution and fine payment terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Diop Bassirou inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a monetary penalty substitution and payment installments, but the court found his claim regarding economic hardship unsupported by evidence of insolvency. Furthermore, the court ruled that requesting installment payments for a fine constitutes a conclusive waiver of the suspended sentence granted in the first instance, necessitating its revocation.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; In substitution of custodial sentences with monetary penalties, a judge may reject requests from those in financial difficulty if solvency is negatively prognosed, and requesting payment installments for such fines conclusively waives the suspended sentence, requiring its revocation.

Parole chiave

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substitution of penalties monetary fines suspended sentence revocation payment installments solvency assessment inadmissible appeal court costs pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 lett.b) cod.
art. 474 comma 2 cod. pen
Rilevato che l'imputato Diop Bassirou ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Triounale di Patti in composizione monocratica di condanna per il reato di cui all'art. 474 comma 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022
Sez. 3, n. 41525 del 09/04/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BASSIROU nato il 12/06/1980 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Diop Bassirou ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Triounale di Patti in composizione monocratica di condanna per il reato di cui all'art. 474 comma 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 lett.b) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato poiché, in tema di sostituzione di pene detentive con sanzioni pecuniarie, pur potendo beneficiare della sostituzione colui che si trovi in disagiate condizioni eocnomiche, il giudice può respingere la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere( Sez. 5 , n. 44402 del 10/10/2022, Rv. 283954); inoltre, la richiesta, avanzata in appello, di rateizzazione di una pena pecuniaria, anche se irrogata in sostituzione di quella detentiva, implica la rinuncia, per fatto concludente, alla sospensione condizione della pena concessa in primo grado, che deve conseguentemente essere revocata (Sez. 3, n. 41525 del 09/04/2015, Rv. 264948).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024