Ordinanza — n. 14170/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BARA nato il 12/12/2001 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputato Fall Fallou alias Ndiaye Bara ricorre avverso la 1,1, 6\u( NJ crà sentenza con cui la Corte d'Appello di Genova in data 1.-311-4-11U ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di tentato furto di cui agli artt. 56,624 cod. pen.; -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. è generico nonché manifestamente infondato in quanto la Corte, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14170/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56,624 cod. pen.; -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. è generico nonché manifestamente infondato in quanto la Corte, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BARA nato il 12/12/2001 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputato Fall Fallou alias Ndiaye Bara ricorre avverso la 1,1, 6\u( NJ crà sentenza con cui la Corte d'Appello di Genova in data 1.-311-4-11U ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di tentato furto di cui agli artt. 56,624 cod. pen.; -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. è generico nonché manifestamente infondato in quanto la Corte, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag.
3) valorizzando l'abitualità della condotta dell'imputato. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigli sten ore Il Presidente