Italian court dismisses appeal against theft conviction, rejecting claims of insufficient reasoning and misclassification of possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Diego Fortezza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding insufficient reasoning and the misclassification of possession as embezzlement were unfounded and contradicted the lower court's clear logic. Consequently, the conviction for aggravated theft remained in force without modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 648 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, fail to demonstrate logical flaws in the judgment, or do not provide specific elements favorable to a more lenient sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTEZZA DIEGO nato a SIRACUSA il 08/08/1980 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputato Diego Fortezza ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Catania del 27 aprile 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Siracusa per il reato di furto in abitazione in concorso aggravato di cui agli artt.110, 624 bis, 61 n.5 cod. pen.; -Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui l'imputato deduce vizio di motivazione in punto di penale responsabilità e il secondo motivo di ricorso con cui deduce la mancata riqualificazione della fattispecie in quella di cui all'art. 648 cod. pen. sono manifestamente infondati non conformandosi con la sentenza impugnata, che con motivazione immune da vizi logici ha adeguatamente disatteso le analoghe censure già proposte nell'atto di appello (p.3):
I beni oggetto di furto erano rinvenuti nella sua vettura nel corso della medesima notte, in un brevissimo lasso temporale rispetto ad un furto analogo; - Le circostanze di tempo e di luogo consentono di ravvisare il reato di furto e non di ricettazione in attuazione dei principi fissati da questa Corte secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso. (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120). -Rilevato che il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio è generico non indicando elementi favorevoli ad un trattamento sanzionatorio più favorevole eventualmente trascurati dalla c:orte territoriale a fronte di motivazione esente da vizi logici e giuridici (congruità rispetto alla complessiva gravità del fatto). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q» M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024