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Ordinanza — n. 14167/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for aggravated theft as generic and lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14167/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Aurelio Sorbello's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The appellant argued for reduced liability and excessive sentencing, but the court found his submissions generic and failing to cite specific factual elements or legal violations. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the procedural requirements for a valid review of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 624, 625 n. 2 e 5 c.p.: An appeal must specify the exact legal and factual grounds for the challenge; generic complaints without identifying specific elements of the contested reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft inadmissible appeal generic grounds procedural defect Italian criminal law sufficient motivation penal responsibility commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione della sua penale responsabilità è generico per indeterminatezza perché privo de requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 624 c.p.
Art. 625 n. 2 e 5 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORBELLO AURELIO nato a VILLAROSA il 27/06/1972 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputato Aurelio Sorbello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 5 luglio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 5 cod. pen. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione della sua penale responsabilità è generico per indeterminatezza perché privo de requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e immune da vizi (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di comparazione fra le circostanze e di eccessività della pena è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è preclusa al giudice di legittimità una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - Rilevato che il motivo in punto di trattamento sanzionatorio è generico nella parte in cui non indica elementi di fatto favorevoli non valutati dal giudice -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Con re est