Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14165/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction, ruling discretionary sentencing comparisons are inadmissible in legitimacy review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14165/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the aggravated theft charge and the sentencing comparison, arguing errors in legal application and reasoning. The court rejected these claims, noting that discretionary sentencing evaluations fall outside the scope of legitimacy review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 61, n. 5 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The court holds that discretionary assessments regarding sentencing equivalences are excluded from the scope of the appeal on grounds of legality, as they constitute typical merits judgments.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal on grounds of legality discretionary sentencing comparison theft aggravated circumstances scope of legitimacy review inadmissible appeal furto di lieve entità reati contro il patrimonio difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61, n. 5 cod. pen.
Rilevato che Petcu Constantin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione (un'ipotesi aggravata dall'art. 61 n.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETCU CONSTANTIN nato il 08/07/1991 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

1.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Petcu Constantin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione (un'ipotesi aggravata dall'art. 61 n. 5 cod. pen., al capo A, e un'altra semplice, al capo B), del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e del delitto di ricettazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui al capo A, è manifestamente infondato, alla luce oell'orientamento giurisprudenziale, accreditato dalle Sezioni Unite, secondo cui, "ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso" (Sez.

U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021 Ud. (dep. 08/11/2021. ) Rv. 282095 - 02); ed invero, la sentenza impugnata ha indicato gli elementi da cui ha tratto il convincimento che la difesa sia stata effettivamente ostacolata dalla commissione del delitto in piena notte, in assenza di vigilanza e di sistemi di video-sorveglianza a tutela del garage, e che , dunque, la condotta furtiva sia stata concretamente agevolata anche perché l'imputato si era premunito delle chiavi e del telecomando dell'auto. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gen