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Ordinanza — n. 14164/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding mitigating circumstances under Art. 62-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14164/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the denial of mitigating circumstances. The appellant argued for leniency under Article 62-bis of the Penal Code, but the court found the reasoning insufficiently specific. Consequently, the lower court's decision was upheld as adequately motivated by the defendant's negative conduct.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; An appeal alleging a defect in reasoning regarding the denial of mitigating circumstances is inadmissible if the lower court provides a sufficient reference to the decisive elements, such as the defendant's negative conduct, thereby adequately justifying the sanction.

Parole chiave

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Art. 62-bis Penal Code mitigating circumstances inadmissible appeal defect in reasoning negative conduct Corte di Cassazione sufficient motivation abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIELLO GIULIO nato a NAPOLI il 24/10/1967 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; ,f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Saiello Giulio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è generico perché del tutto privo di specifica argomentazione; è, inoltre, manifestamente infondato atteso che il diniego delle circostanze in discorso può fondarsi su un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01;

Sez., 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), in cui la Corte di merito richiama la negativa condotta dell'imputato, portando a ritenere il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delM ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannali?! ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consi