Ordinanza — n. 14155/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 30VANOVIC ROBERT nato il 06/11/1990 JOVANOVIC DANIJEL nato il 23/11/1995 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; rilevato che, con la sentenza in data 8 marzo 2023, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a JOVANOVIC ROBERT e JOVANOVIC DANIJEL per i reati di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 81, 110, 332, 582, 585 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Martano 1'8 giugno 2017); considerato che il ricorso per cassazione nell'interesse di Jovanovic Robert e Jovanovic Danijel è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.; considerato che il motivo, per come è formulato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed a-specificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, posto che, le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute agli imputati nel giudizio di primo grado (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 14155/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 81, 110, 332, 582, 585 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Martano 1'8 giugno 2017); considerato che il ricorso per cassazione nell'interesse di Jovanovic Robert e Jovanovic Danijel è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.; considerato che il motivo, per come è formulato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed a-specificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, posto che, le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute agli imputati nel giudizio di primo grado (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 30VANOVIC ROBERT nato il 06/11/1990 JOVANOVIC DANIJEL nato il 23/11/1995 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che, con la sentenza in data 8 marzo 2023, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a JOVANOVIC ROBERT e JOVANOVIC DANIJEL per i reati di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 81, 110, 332, 582, 585 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Martano 1'8 giugno 2017); considerato che il ricorso per cassazione nell'interesse di Jovanovic Robert e Jovanovic Danijel è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.; considerato che il motivo, per come è formulato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed a-specificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, posto che, le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute agli imputati nel giudizio di primo grado (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibileuilL ricorsele condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 r Il Co sigl