Italian Supreme Court dismisses appeal for generic legal application and mere factual complaints lacking specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mariano Graziano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for aggravated theft, citing a generic lack of non-prosecution declaration and vague allegations of reasoning defects. The court rejected these arguments because the first ground failed to meet statutory requirements for specificity, while the second constituted mere factual complaints unsuitable for review at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal must provide specific grounds for alleging erroneous application of law or defects in reasoning; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction without identifying the contested elements are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANO GRAZIANO nato a LUCERNA( SVIZZERA) il 15/11/1973 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Mariano Graziano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta che fa leva sulla presenza di precedenti della stessa indole, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, per come è formulato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in fatto, le quali non si confrontano con quanto statuito dal giudice di merito, che ben motivava le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato ( pg. 2 della sentenza impuganta).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 i Il cons