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Ordinanza — n. 14152/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft of electricity due to generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14152/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Branca's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for aggravated theft of electricity inadmissible. The sole ground of appeal, alleging a defect in the sentencing reasoning, was deemed generic because it merely repeated arguments already rejected by the lower court without providing new specific facts. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered Branca to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal must be dismissed if the grounds are generic and lack correlation with the contested decision, as they fail to demonstrate that the lower court failed to consider specific elements favorable to the accused.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds defect in reasoning sentencing justification theft of electricity procedural costs Cassation review sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCA GIOVANNI nato a PALERMO il 13/09/1984 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Giovanni Branca ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 10 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di energia elettrica di cui agli artt. 624, 625 comma n. 2 e 7 cod. pen. -Considerato che il primo e unico motivo di ricorso con il quale si deduce vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili.

Né il difensore ha indicato elementi concreti in senso favorevole all'imputato non valorizzati dalla sentenza impugnata. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am