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Ordinanza — n. 14151/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14151/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14151/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI MIRKO nato a CASTELNOVO NE MONTI il 21/10/1973 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Mirko Ferretti ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna dell'Il luglio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Reggio Emilia per i delitti di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen. (capo A) e per gli artt. 56, 493 ter cod. pen. (capo B). -Considerato che il primo e unico motivo di ricorso contesta il trattamento sanzionatorio in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che: - l'imputato è gravato da numerosissime condanne per furto ed indebito utilizzo di carte di credito e dunque per reati analoghi rispetto a quelli per cui si procede; - ha scontato lunghi periodi di carcerazione l'ultimo dei quali terminato in data 29 maggio 2025, pochi mesi prima della realizzazione dei fatti per cui si procede, senza che ciò abbia svolto alcun effetto dissuasivo nei suoi confronti, manifestando un'aumentata capacità criminale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14151/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la sentenza ha operato buon governo del principio fissato da questa corte secondo cui in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa; tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez.6 n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato procedura di revisione penale riesame dell'entità pena sanzioni penali condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI MIRKO nato a CASTELNOVO NE MONTI il 21/10/1973 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Mirko Ferretti ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna dell'Il luglio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Reggio Emilia per i delitti di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen. (capo A) e per gli artt. 56, 493 ter cod. pen. (capo B). -Considerato che il primo e unico motivo di ricorso contesta il trattamento sanzionatorio in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che: - l'imputato è gravato da numerosissime condanne per furto ed indebito utilizzo di carte di credito e dunque per reati analoghi rispetto a quelli per cui si procede; - ha scontato lunghi periodi di carcerazione l'ultimo dei quali terminato in data 29 maggio 2025, pochi mesi prima della realizzazione dei fatti per cui si procede, senza che ciò abbia svolto alcun effetto dissuasivo nei suoi confronti, manifestando un'aumentata capacità criminale.

Ritenuto che la sentenza ha operato buon governo del principio fissato da questa corte secondo cui in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa; tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez.6 n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Pr