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Ordinanza — n. 14149/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14149/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14149/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOSTENE RICCARDO nato a MILANO il 07/03/1974 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Riccardo Sostene ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 9 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Monza per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui agli artt. 216, 223 R.D. n. 267/1942; - letta la memoria pervenuta in data 15 gennaio 2024, del difensore di fiducia, avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14149/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 216, 223 R.D. n. 267/1942; - letta la memoria pervenuta in data 15 gennaio 2024, del difensore di fiducia, avv.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta falsificazione di monete modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena sanzione sostitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOSTENE RICCARDO nato a MILANO il 07/03/1974 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Riccardo Sostene ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 9 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Monza per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui agli artt. 216, 223 R.D. n. 267/1942; - letta la memoria pervenuta in data 15 gennaio 2024, del difensore di fiducia, avv.

PAOLO CAMPORINI, con la quale nel richiamare i motivi di ricorso si è insistito nell'accoglimento dello stesso. -Considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si denunzia vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché non si confronta la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la penai base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata laddove sono singolarmente confutati gli elementi di fatto che nell'assunto difensivo giustificherebbero un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Pre