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Ordinanza — n. 14147/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against theft convictions, ruling procedural admissibility requirements met.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14147/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Glaudi and Mayer inadmissible regarding the lack of prosecutability under Article 546 of the Code of Criminal Procedure. The court found the argument baseless because the lower court correctly identified explicit indicators of the victim's willingness to prosecute, such as requests for information and civil party status. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 546 c.p.p.; Art. 110, 56, 624, 625 n.2 c.p.: The absence of prosecutability is not established when the victim's punitive will is implicitly derived from the establishment of civil party status or the reservation thereof in ongoing proceedings.

Parole chiave

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procedural admissibility lack of prosecutability witness to prosecute civil party status implied punitive will theft aggravated Corte di Cassazione tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 546 c.p.p.
-Ritenuto che il primo e unico motivo comune di ricorso con cui le ricorrenti eccepiscono l'assenza della condizione di procedibilità in relazione all'art. 546 cod.
Art. 110, 56, 624, 625 n.2 c.p.
art. 546 cod. proc. pen
-Ritenuto che il primo e unico motivo comune di ricorso con cui le ricorrenti eccepiscono l'assenza della condizione di procedibilità in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616
150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile (Sez. 3 n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GLAUDI ERICA nato a PALMANOVA il 17/06/1979 MAYER PAOLA nato a ASTI il 09/02/1962 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILA; -Rilevato che le imputate Erica Glaudi e Paola Mayer ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Savona per il reato di tentato furto in concorso aggravato di cui agli artt.110,56, 624, 625 n.2 cod. pen. -Ritenuto che il primo e unico motivo comune di ricorso con cui le ricorrenti eccepiscono l'assenza della condizione di procedibilità in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.

è manifestamente infondato perché non si confronta: - con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in terna di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile (Sez. 3 n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616). - con la sentenza impugnata che ha esplicitato quali sono gli indici di fatto che consentono di ravvisare la volontà di querelare (p.5) attraverso la espressa richiesta di opposizione alla definizione attraverso il decreto penale di condanna, la espressa richiesta di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento, richieste rivelatrici univocamente della volontà a procedere. -Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso i