Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing as generic or lacking specific grounds for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Debarre and Peverello inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court found Peverello's complaint regarding sentencing too generic, merely repeating arguments already rejected by the lower court without new specifics. Debarre's claims of insufficient evidence were dismissed as reiterative and unsupported by the trial court's clear video surveillance findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 592 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repeat arguments already rejected by the lower court; generic complaints regarding sentencing or lack of evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEBARRE RAFFAELE nato a MODENA il 17/02/1970 PEVERELLO MAURIZIO nato a BOVOLONE il 23/09/1980 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Raffaele Debarre e Maurizio Peverello ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna del 2 marzo 2023 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena in ordine ai reati di tentato furto in abitazione aggravato (artt. 56, 624 bis commi primo e secondo, 625 n. 2 cod. pen.) rispettivamente ascritti; -Ritenuto che l'unico motivo di ricorso nell'interesse di Peverello con cui il ricorrente lamenta il trattamento sanzionatorio riservatogli poiché basato su una non corretta valutazione e applicazione dei criteri fondamentali per la determinazione della pena, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag. 3, laddove il provvedimento impugnato valorizza l'assenza di resipiscenza e il consistente danno cagionato alla persona offesa ); la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; -Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso nell'interesse di Debarre con cui il ricorrente denunzia la mancanza di prove e di motivazione poste a fondamento della sua penale responsabilità appaiono reiterativi delle censure dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, nonché manifestamente infondati non confrontandosi con la sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi logici (pag.2/3) ha esplicitato come alla vista della telecamera di videosorveglianza il ricorrente ha prontamente deciso di indossare qualcosa per occultare il volto); -Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M., Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I