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Ordinanza — n. 14141/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated theft conviction for generic and unfounded lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14141/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Sanzo Pietro and Sprio Luigi inadmissible regarding their conviction for aggravated theft of electricity. The appellants argued for vices of reasoning and omitted mitigating circumstances, but the court found their arguments generic and repetitive of those already rejected in the appellate court. The decision rests on the principle that sentencing discretion falls within the trial judge's authority provided they adequately reference relevant facts.

Regesto Legislator

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Art. 366, 367 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals based on generic lack of reasoning or omitted mitigating circumstances are inadmissible when the lower court's decision is logically sound and sentencing discretion is properly exercised.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic reasoning sentencing discretion mitigating circumstances aggravated theft appellate review procedural vices sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANZO PIETRO nato a PALERMO il 08/12/1980 SPRIO LUIGI nato a PALERMO il 08/08/1989 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che gli imputati Sanzo Pietro e Sprio Luigi ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo del 19 settembre 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di energia elettrica di cui agli artt. 110, 624, 625 nr.2 e 7 cod. pen.; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in riferimento alla responsabilità per il reato ascritto di furto aggravato è: - generico in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - manifestamente infondato poiché non si confronta con la sentenza impugnata, che con motivazione in fatto, immune da vizi logici, ha chiarito le ragioni per le quali la condotta è attribuibile agli imputati (p. 4 della sentenza impugnata, par. 1.5 e 1.5.1.) -Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico poiché non indica elementi favorevoli non considerati nella sentenza impugnata che potevano giustificare le concessioni delle invocate attenuanti e un più mite trattamento sanzionatorio.

Inoltre secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argorrientativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Con liere estensore Il Presidente