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Ordinanza — n. 14140/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic arguments and lack of specific grounds regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14140/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for theft of electricity and the denial of mitigating circumstances, but the court found her arguments generic and repetitive of issues already rejected by the lower courts. The decision relied on established jurisprudence that utility contract ownership serves as presumptive proof of liability and that appellate review is barred when the first-instance judgment is logically sound and legally motivated.

Regesto Legislator

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Artt. 132 e 133 cod. pen.: Il ricorso in legittimità è inammissibile se fondato su argomenti generici che ripropongono ragioni già discusse e infondate dal giudice del gravame, o se non offre un confronto specifico con la motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection theft of electricity presumptive proof liability mitigating circumstances denial appellate review limits court costs and fines danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Artt. 132 e 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. N. 32025/2014
Cass. N. 41554/2006
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IENNA MARIA CONCETTA nato a CARINI il 22/11/1976 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputata Maria Concetta Ienna ricorre avverso la sentenza con ttpi,,(0 cui la Corte di Appello di Palermo dell'Il rr9T7-d 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale cittadino ha concesso il beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna per il reato di furto pluriacigravato di energia elettrica (artt.624,625 nn.2 e 7 cod. pen.); -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sua penale responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici prospettando deduzioni del tutto generiche a fronte di una motivazione immune da vizi logici ( pag.2 laddove la sentenza impugnata richiama la giurisprudenza di questa Corte - Cass.

N.32025/2014 e n. 41554/2006- secondo la quale è del tutto irrilevante la dimostrazione che il collegamento abusivo venga compiuto materialmente dall'imputato, costituendo la qualità di titolare del contratto di utenza prova presuntiva della responsabilità. Essendo la fornitura intestata alla stessa appellante non ci sono dubbi circa la riconducibilità della condotta illecita alla stessa); -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche -non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale specificava le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute e riteneva congrua la pena da infliggere in concreto; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il C,pRsigliere estensor