Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of decisive evidence and procedural bar on prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations of constitutional rights and the European Convention on Human Rights regarding witness statements, while also claiming the crime had expired. The court rejected these claims because the cited witness statements were not decisive for criminal responsibility and the procedural bar on prescription precludes raising it after the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 512 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the challenged statements are not decisive for criminal responsibility and if the claim of prescription is raised after the final judgment, which is barred by established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAROV NICOLAE nato il 02/04/1974 avverso la sentenza del 23/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDEATO IN DIRITTO Rilevato che la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso nei confronti DI Nicolae Iarov, di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, con i quali è denunciata violazione dell'art. 512 cod. proc. peri in relazione agli artt. 111 della Costituzione e art. 6 paragrafi 1 e 3, lett.
d) della CEDU, ed erronea applicazione delle norme in materia di prescrizione del reato; Considerato che il difensore del ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale insiste nei motivi; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione dell'art. 512 cod. proc. pen in relazione agli artt. 111 della Costituzione e art. 6 paragrafi 1 e 3, lett.
d) della CEDU - è manifestamento infondato in quanto le dichiarazioni acquisite alle quali si riferisce il ricorso, ossia le SIT della signora Olena Dunick, non risultano decisive ai fini dell'accertamento della responsabilità penale (si veda pagina 3 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'avvenuta prescrizione del reato ascrittogli - è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio