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Ordinanza — n. 14138/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for counterfeit currency and illegal weapon carrying.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14138/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for holding counterfeit banknotes and carrying weapons, arguing for specific legal qualifications and mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere complaints on facts, generic repetitions of rejected arguments, or legally inadmissible in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals in cassation are limited to violations of law and defects in reasoning, excluding mere complaints on facts or generic arguments already rejected by the lower court.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Inadmissible Appeal Counterfeit Currency Carrying Weapons Mitigating Circumstances Legal Review messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
110 del 1975; Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla mancata qualificazione del falso come grossolano ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 455 cod. pen
Rilevato che Mornagui Nizar ricorre avverso la sentenza della Corte di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di detenzione di banconote false ex art. 455 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
110 del 1975; Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla mancata qualificazione del falso come grossolano ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORNAGUI NIZAR nato il 17/07/1983 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mornagui Nizar ricorre avverso la sentenza della Corte di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di detenzione di banconote false ex art. 455 cod. pen. e della contravvenzione di porto di armi previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975; Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla mancata qualificazione del falso come grossolano ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di porto di armi, oltre a essere formulati con deduzioni non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono altresì generici, in quanto fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame che, sul punto, ha adeguatamente motivato, con puntuali richiami giurisprudenziali ( pg. 2 della sentenza impugnata);

Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a riprodurre i profili di indeducibilità dei primi due motivi di gravame, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il