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Ordinanza — n. 14137/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy conviction for inadmissible procedural and substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14137/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mauro Tortorelli inadmissible regarding his conviction for simple bankruptcy. The appellant argued for favorable requalification of facts and alternative proceedings, but the court found these arguments contrary to established law and preclusive rules. The court rejected the appeal because the second ground was merely a factual complaint barred from review, and the third ground regarding sentencing benefits was not properly raised as a separate appeal reason.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or if specific mitigating circumstances were not separately pleaded as distinct grounds of appeal in the prior instance.

Parole chiave

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simple bankruptcy conviction inadmissible appeal grounds factual complaints bar separate appeal reasons sentencing discretion review cattiva gestione irregolarità finanziarie omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
219, comrna 3, della legge fallimentare non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 219, comma 3 della legge fallimentare
art. 521 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORELLI MAURO nato a TERNI il 03/04/1961 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Tortorelli Mauro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale 'imputato veniva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente asserisce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine all'art. 521 cod. proc. pen. per non avere, già il giudice dell'udienza preliminare, accolto la richiesta di riqualificazione del fatto in senso favorevole all'imputato impedendo l'accesso ad eventuali riti alternativi, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità peraltro puntualmente richiamata dalla sentenza impugnata, nel replicare correttamente alla analoga deduzione difensiva;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta l'inosservanza della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia in ragione della preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e seguenti) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche nonché della mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dal comma 3 dell'art. 219 della legge fallimentare è, in primo luogo, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (di cui è stata data congrua motivazione a pag. 7 della sentenza impugnata); in secondo luogo, la censura relativa alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comrna 3, della legge fallimentare non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e seguenti), nonché dalla consultazione dell'atto di gravame, con il quale, al terzo motivo, dedicato al trattamento sanzionatorio, la Difesa appellante si era doluta esclusivamente alla mancata concessione dei benefici di legge;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de