Ordinanza — n. 14136/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCHIELLA MASSIMILIANO nato a TODI il 02/02/1974 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; Rilevato che Maschiella Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F., sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14136/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 219 co. 2 n. 1 L.F., sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCHIELLA MASSIMILIANO nato a TODI il 02/02/1974 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Maschiella Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F., sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - sia con riguardo alla bancarotta documentale (la sentenza fa riferimento alla irreperibilità del ricorrente e omessa tenuta della documentazione contabile), che all'attività distrattiva, facendo corretta applicazione di consolidati canoni ermeneutici in ordine alla nozione di distrazione - non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi specifici mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il