Cassation court dismisses appeal for generic grounds and failure to cite specific legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the first ground and the lack of specific comparison with the lower court's reasoning for the second. The appellant argued for responsibility under bankruptcy law and requested generic mitigating circumstances, but failed to provide concrete elements supporting these claims. Consequently, the court upheld the first-instance judgment confirming the defendant's liability and rejected the request for mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, or if they fail to compare specific allegations with the reasoning of the contested judgment, as the court of appeal has already correctly addressed the issues.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE EDUARDO nato a NAPOLI il 13/11/1971 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che De Simone Eduardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 220 L. Fall. inerente all'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 16 n. 3 della Legge Fallimentare; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - anche con riguardo alle verifiche svolte, sia dal curatore che dall'A.G. ,in merito al luogo di residenza dell'imputato e alla ritualità della notifica effettuata a mani di familiare convivente - si limita a reiterare doglianza alle quali la Corte di appello ha già correttamente replicato, senza indicare gli elementi che sono alla base del!a censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per come è formulato, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale specificava (pag.
6) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 202