Italian Court dismisses appeal for lack of concrete facts and specific legal arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Agrida Kamal inadmissible due to a lack of concrete factual support. Kamal argued that the lower court failed to establish non-punishment grounds and erred in sentencing, but these claims were deemed abstract and devoid of specific references to the contested judgment. Consequently, the court rejected the appeal and ordered Kamal to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds and concrete facts; abstract or vague arguments lacking a direct link to the contested decision render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGRIDA KAMAL nato il 27/10/1981 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza in data 27 marzo 2023, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la condanna inflitta a AGRIDA KAMAL per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen., condannando l'imputato alla multa di Euro 80,00 in aggiunta alla pena detentiva già cornminata in accoglimento dell'appello proposto dal Procurato Generale (fatto commesso in Verona il 20 aprile 2019); -rilevato che il ricorso per cassazione nell'Interesse di Agrida Kamal è affidato ad un solo motivo, che denuncia il mancato accertamento di cause di non punibilità ed il vizio di motivazione, con riguardo alla pena comminata all'imputato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed a-specificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 \Il Consigliere esten