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Ordinanza — n. 14131/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defense arguments were merely factual re-evaluations not alleging specific legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14131/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maestri Anna Maria inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Tribunal of Parma's confirmation of a conviction for threats under Articles 81 and 612 of the Penal Code, arguing the court erred in assessing the threatening nature of her words. The court rejected this because the arguments were purely factual re-evaluations of the lower courts' findings without alleging specific, decisive misinterpretations of evidence required to overturn the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals against judgments on peace court matters are inadmissible if they merely re-evaluate factual findings without alleging specific, decisive misinterpretations of evidence capable of undermining the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal peace court jurisdiction threats criminal offense factual re-evaluation cassation procedure risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
(fatti commessi in Varsi in epoca anteriore e prossima al 25 novembre 2016 ed in Sorbolo in epoca anteriore e prossima al 16 luglio 2018) Ritenuto che il motivo di ricorso, che formalmente denuncia il vizio di legge in relazione all'art. 612 cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 612 cod. pen
(fatti commessi in Varsi in epoca anteriore e prossima al 25 novembre 2016 ed in Sorbolo in epoca anteriore e prossima al 16 luglio 2018) Ritenuto che il motivo di ricorso, che formalmente denuncia il vizio di legge in relazione all'art. 612 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAESTRI ANNA MARIA nato a VARSI il 01/05/1948 avverso la sentenza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che MAESTRI ANNA MARIA ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Parma in data 4 maggio 2023, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imputata per il delitto di cui agli artt. 81 cpv e 612 cod. pen. (fatti commessi in Varsi in epoca anteriore e prossima al 25 novembre 2016 ed in Sorbolo in epoca anteriore e prossima al 16 luglio 2018) Ritenuto che il motivo di ricorso, che formalmente denuncia il vizio di legge in relazione all'art. 612 cod. pen. per aver ritenuto il Tribunale sussistenti i fatti contestati, in realtà si duole della ritenuta valenza minatoria delle parole pronunciate dall'imputato, in tal modo perseguendo una rivalutazione della decisione impugnata sul punto; le deduzioni difensive contengono argomentazioni interamente versate in fatto, e mirano a ridiscutere le valutazioni formulate da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocu/i di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affermava che la valenza minatoria delle espressioni utilizzate dall'imputata non è annullata dal contesto nel quale sono avvenuti i fatti; infatti, se appariva indubbia la sussistenza di un confitto civilistico tra le parti, tale rilievo non è tale da sminuire il pregiudizio all'integrità morale subito dalla persona offesa);

Ritenuto che motivi del genere, integranti la denuncia ci un vizio della motivazione, non sono consentiti avverso una sentenza che abbia deciso su fatti di competenza del giudice di pace; - Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024