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Ordinanza — n. 14127/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for aggravated threats and weapon carrying, upholding lower court's penalty substitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14127/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pavone Cesario inadmissible, rejecting his claims regarding the application of criminal law and sentencing discretion. The appellant argued for self-defense and provocation, but the court found the lower court's factual reconstruction of the chair-throwing incident as a retaliatory reaction sufficient to negate these defenses. Consequently, the court upheld the substitution of custodial with pecuniary punishment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 2 cod. pen.: Appeals alleging erroneous application of law or lack of motivation regarding self-defense or provocation are inadmissible if the lower court's factual findings support the rejection of such claims, and sentencing discretion remains within the trial judge's authority.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility self-defense negation provocation defense rejection penalty substitution pecuniary sentencing discretion review minaccia nel diritto penale crimine di aggressione pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. pen.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata qualifica della condotta nell'alveo della provocazione ex art. 62 n.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
L. 110/75
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONE CESARIO nato a VASTO il 26/05/1957 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; L

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pavone Cesario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata e di porto di armi per cui non è ammessa licenza ex art. 4 L. 110/75; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza della legittima difesa putativa, sono manifestamente infondati, alla luce della ricostruzione del fatto fornita dai giudici di merito; nel caso di specie, infatti, la Corte di merito ben chiariva come il lancio della sedia all'indirizzo del Pavone fosse avvenuto solo successivamente al suo agire, come reazione di difesa da parte dei ragazzi che lo stesso aveva minacciato (si veda la prima parte di pag. 4 della sentenza impugnata);

Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata qualifica della condotta nell'alveo della provocazione ex art. 62 n. 2 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Considerato che il quinto ed il sesto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando - in particolare - un mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare t pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere