Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible for requesting non-allowed generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Maurizio Rapattoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for theft and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the first ground generic due to lack of specific comparison with the lower court's reasoning. The second ground was rejected because requesting the non-allowed generic mitigating circumstances is not permitted in the legality trial, and the lower court adequately justified its decision based on the intensity of the fraudulent intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.p.; Art. 530 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific comparison with the lower court's reasoning, or if they request legal issues not permitted in the legality trial, such as the granting of generic mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPATTONI MAURIZIO nato a CEPAGATTI il 26/05/1957 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza in data 31 gennaio 2023, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di RAPATTONI Maurizio per il reato di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, e n. 1 L. Fall. (fatto commesso in Macerata il 12 ottobre 2016); evidenziato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; considerato che il primo motivo, volto a contestare il vizio di legge in relazione all'art. 27 Cost. e agli artt. 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen. e Convenzione EDU e il vizio di motivazione in relazione alla contestata responsabilità penale dell'imputato, è generico, in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (vedasi pagg. 5 - 9 della sentenza impugnata), che si è fondata su consolidati principi giurisprudenziali - espressamente richiamati dalla Corte di appello -sia con riguardo alla nozione di dist -azione e alla regola presuntiva correlata al mancato rinvenimento del bene ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741;
Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295) che in punto di elemento soggettivo, integrato dal dolo generico (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), avendo ravvisato, con adeguata argomentazione, indici della fraudolenza. - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affermava che non vi fosse alcun elemento favorevole utile al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato in ragione dell'intensità e della gravità del dolo della condotta distrattiva operata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore DFPC l\-1-P ERIA Maria Tere,a Belmonte , I N - Il Presidente