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Ordinanza — n. 14123/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as only a motive of law violation is permitted for peace court appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14123/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tkachenko Irina inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Although the appellant argued the lower court failed to qualify the assault as a non-punishable act under Article 52 of the Penal Code, the Court held that such a ground is not admissible in cassation for peace court judgments. The decision rests on the statutory limitation that appeals against peace court verdicts must exclusively address violations of law, not substantive errors in fact-finding or qualification.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis del d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for non-punishable acts are inadmissible if they merely allege a violation of law regarding the qualification of the offense, as the substantive assessment of non-punishability belongs to the first instance.

Parole chiave

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peace court appeals cassation admissibility non-punishable acts Article 52 Penal Code procedural limitation aggressione fisica minaccia non comprovata reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
art. 52 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TKACHENKO IRINA nato il 04/06/1967 avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Tkachenko Irina ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena, che, assolvendo la ricorrente dal delitto di minaccia, ne confermava la responsabilità in ordine al delitto di lesioni personali così come ritenuta dal Giudice di Pace di Modena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, per non essere stato qualificato il fatto come scriminato ai sensi dell'art. 52 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Invero, al di là della formale rubrica del motivo, esso denuncia vizi della motivazione della sentenza impugnata che, pur confrontatasi con la situazione di fatto emergente dalla visione del filmato in atti, ha espressamente escluso, con congrua argomentazione, che la imputata si sia trovata nella situazione di doversi difendere, piuttosto, avendo rinunciato al c.d. commodus discessus, portandosi addosso alla p.o. in modo aggressivo, pur potendo semplicemente allontanarsi.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il