Cassation court dismisses appeal regarding aggravated theft sentencing as sentencing discretion belongs to trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Buccino Angela inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal concerned the severity of the sentence for aggravated theft committed on goods held in public trust. The court ruled that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the judge of the merits and is not subject to review on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCINO ANGELA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 10/11/1987 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Buccino Angela ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su beni esposti alla pubblica fede; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile i calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il cons