Ordinanza — n. 14121/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE SEBASTIANO nato a SPINAZZOLA il 09/05/1951 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; ( Rilevato che Valente Sebastiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, unificando i fatti di cui ai capi A, C e D nell'unico delitto ex artt. 216, 219 co. 2 n. 1 R.D. 267/1942, a sua volta unificato nel vincolo della continuazione al capo B (artt. 216 co. 3, 220 R.D. 267/1942), ha confermato, nel resto, la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti ascritti (capi A, B, C e D); Considerato che il l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio - lamentando, in particolare, la mancanza dell'elemento soggettivo -, è inammissibilmente formulato dinanzi al Giudice di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha posto in rilievo la condotta fraudolenta dell'imputato nel porre in essere operazioni apparentemente remunerative per la società che però celavano il disegno di trasferire alla azienda del figlio le poste attive della fallita, aggravando il dissesto);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14121/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 216, 219 co. 2 n. 1 R.D. 267/1942, a sua volta unificato nel vincolo della continuazione al capo B (artt. 216 co. 3, 220 R.D. 267/1942), ha confermato, nel resto, la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti ascritti (capi A, B, C e D); Considerato che il l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio - lamentando, in particolare, la mancanza dell'elemento soggettivo -, è inammissibilmente formulato dinanzi al Giudice di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha posto in rilievo la condotta fraudolenta dell'imputato nel porre in essere operazioni apparentemente remunerative per la società che però celavano il disegno di trasferire alla azienda del figlio le poste attive della fallita, aggravando il dissesto);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE SEBASTIANO nato a SPINAZZOLA il 09/05/1951 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; (
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Valente Sebastiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, unificando i fatti di cui ai capi A, C e D nell'unico delitto ex artt. 216, 219 co. 2 n. 1 R.D. 267/1942, a sua volta unificato nel vincolo della continuazione al capo B (artt. 216 co. 3, 220 R.D. 267/1942), ha confermato, nel resto, la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti ascritti (capi A, B, C e D); Considerato che il l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio - lamentando, in particolare, la mancanza dell'elemento soggettivo -, è inammissibilmente formulato dinanzi al Giudice di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha posto in rilievo la condotta fraudolenta dell'imputato nel porre in essere operazioni apparentemente remunerative per la società che però celavano il disegno di trasferire alla azienda del figlio le poste attive della fallita, aggravando il dissesto);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il