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Ordinanza — n. 14119/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints lacking specific logical disarticulation of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Talio Giovanni and Occhino Salvatore inadmissible, ordering them to pay costs and a fine. The applicants complained of erroneous legal application and flaws in reasoning regarding their joint responsibility for burglary, but the court found these arguments amounted to mere grievances rather than specific challenges. The court ruled that such complaints fail to demonstrate how the lower court's logic was decisively compromised, thus falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal alleging a distortion of evidence or a flaw in reasoning is inadmissible if it merely expresses dissatisfaction without specifically identifying how the lower court's logical structure was decisively undermined.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility distortion of evidence flaw in reasoning mere complaints logical disarticulation joint criminal responsibility burden of proof imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TALIO GIOVANNI nato a TAORMINA il 15/04/1980 OCCHINO SALVATORE nato a TAORMINA il 11/03/1979 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Talio Giovanni e Occhino Salvatore ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che - in relazione alla sola posizione dei due ricorrenti - ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli stessi erano stati ritenuti responsabili, in concorso, del delitto di furto in abitazione; Considerato che il comune ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale i ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); invero, i ricorrenti si limitano a denunciare l'erronea interpretazione delle fonti di prova, o a lamentare la omessa valutazione di circostanze fattuali e di tempo, senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione che faccia emergere la significatività dei rilievi difensivi, nel senso della loro capacità di disarticolare il ragionamento logico su cui si regge la sentenza impugnata.

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato(da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.,Rv. 281085).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 20