Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism aggravation as a specific appeal ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the recidivism aggravation was not raised as a specific ground in the second-instance appeal. The appellant had previously requested only acquittal or sentence reduction for specific counts, omitting the recidivism issue entirely. Consequently, the court ruled that the omission precludes its examination under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specifically raise a ground of appeal, such as the recidivism aggravation, in the second-instance judgment.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARRELLA GIANLUCA nato a MODICA il 10/08/1983 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Quarrella Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che, dichiarando di non doversi procedere per i capi 4), 7) e 8) in ragione del difetto di querela e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato ( capo 5 dell'imputazione); Considerato che i due motivi correlati, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante della recidiva pluriaggravata di cui all'art. 99 co. 2 e 3 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (nell'atto di appello, infatti, l'imputato aveva solo chiesto l'assoluzione per i capi 4 e 7 e, in subordine, la riduzione di pena), secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il con