Italian Supreme Court dismisses appeal for theft in home, citing lack of argument regarding minor damage requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible against a second-instance conviction for theft in a home. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62, Section 4 of the Penal Code, but failed to substantiate her claims. The court ruled that the appeal lacked real argumentation and was unfounded because the required minor damage was not established.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The concession of the mitigating circumstance for minor damage presupposes that the prejudice caused is slight, considering both the intrinsic value of the stolen item and the additional harmful effects suffered by the victim, without regard to the victim's ability to bear the economic loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCHETTI GIORDANA FLORA nato a ROMA il 21/12/1996 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luchetti Giordana Flora ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta privo di critica realmente argomentata delle tesi sostenute dal giudice di appello; lo stesso si appalesa, al contempo, manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, a cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024 Il cons