Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bartoli Cataldo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of responsibility for the crime in Article 497 bis of the Penal Code, but his grounds were deemed too abstract. The court ruled that the appeal failed because it merely cited established principles without providing concrete elements to challenge the logically correct reasoning of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 497 bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, lacking the specific elements required to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power over the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLI CATALDO nato a NAPOLI il 30/07/1979 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Bartoli Cataldo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sono assolutamente generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto il ricorrente si limita a richiamare consolidati principi, così formulando censure astratte, senza indicare, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, gli elementi concreti che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigl