Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for joint criminal liability in bankruptcy fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of her conviction for joint liability in bankruptcy fraud, arguing procedural violations regarding notice and evidentiary errors. The court rejected these claims as unfounded, noting that the notification records were present in the file and the lower court's reasoning was logical and correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate a violation of law or procedure, as the record proves proper notification and the lower court's evaluation of evidence was reasoned and non-illogical.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRAPICA SANTA nato a SCAFATI il 30/03/1940 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRETTO Rilevato che Serrapica Santa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nei delitti di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 2 L. Fall.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed inosservanza delle norme processuali in ordine alla mancata notifica del decreto che disponeva il giudizio di appello, è manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, posto che vi è in atti la relata di notifica del decreto di citazione sollecitata dall'imputato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed inosservanza delle norme processuali in ordine alla valutazione del quadro probatorio - lamentando, in particolare, l'omessa valutazione di prova decisiva -, è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione sulla sussistenza del fatto contestato, di cui a pag. 5 della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 ( Il consi