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Ordinanza — n. 14110/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for civil liability claims in peace court criminal appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14110/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that found him civilly liable for threats, arguing procedural errors and lack of evidence. The court rejected these arguments, noting that civil liability claims in peace court criminal appeals can only be raised via cassation if they constitute a violation of law, which these specific grievances did not meet.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court criminal judgments for civil liability are admissible in cassation only for violations of law, excluding general complaints on facts or motivation.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility peace court jurisdiction civil liability criminal appeal violation of law requirement cassation procedural limits indennità per torto morale risarcimento del danno civile risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
art. 612 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.5, n. 9392 del 16/12/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINI FABIO BRUNO nato a MILANO il 20/04/1980 avverso la sentenza del 22/03/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gambini Fabio Bruno ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Verona, che, ritenendo sussistente, ai fini civili, la responsabilità del ricorrente per il delitto di minacce - in ordine al solo episodio del 02.09.2017 -, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado del Giudice di Pace di Verona, con la quale l'imputato era stato assolto con la formula "perché i fatti non sussistono", dichiarando l'imputato responsabile, ai fini civili, e condonandolo, per l'effetto, al pagamento dei danni morali in favore della parte civile;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, posto che, secondo orientamento giurisprudenziale di questa sezione, "integra il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, "comunque non finisce qui", la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito"(Sez.5, n. 9392 del 16/12/2019(dep. 2020)Rv. 27866401);

Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, laddove il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024