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Ordinanza — n. 14109/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against minor crime conviction for generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14109/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Scotti Valsirio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a Treviso court decision that reclassified injuries as assault and adjusted sentencing, arguing procedural flaws regarding witness testimony and defense time limits. The court rejected these claims because appeals against minor crimes require specific legal violation arguments, and the submitted grievances were either barred by law or too vague to be reviewed.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals against judgments for minor crimes are admissible only for specific legal violations; generic or indeterminate allegations of procedural defects are inadmissible.

Parole chiave

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minor crime appeal inadmissible grounds generic allegations legal violation requirement procedural defect review reati violenti minaccia nel diritto penale trauma da colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
pen.; Considerato che il terzo motivo, in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
pen.; Considerato che il terzo motivo, in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTI VALSIRIO nato a BERGAMO il 23/10/1968 avverso la sentenza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Scotti Valsirio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, che, riqualificando il delitto di lesioni in percosse e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado del Giudice di Pace di Treviso, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di minaccia e lesioni personali; Considerato che il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio — con particolare riferimento alla mancata escussione del teste Oragliolo e alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa — ed in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 'ebbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione di un termine a difesa, è generico, per indeterminatezza della allegazione del fatto processuale da cui discenderebbe il vizio denunciato, e, dunque, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; Considerato che il terzo motivo, in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, giacchè non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere esten