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Ordinanza — n. 14107/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and mere repetition of appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14107/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked new grounds and merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant sought a re-evaluation of evidence regarding fraud charges against an administrator, but the court found no merit in this request. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds or arguments not previously examined; mere repetition of appellate complaints or requests for a new fact-finding without addressing the lower court's reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition of arguments Court of Cassation criminal procedure fraud administrator liability bancarotta fraudolenta documenti bancari irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVERA STEFANO nato a GENOVA il 18/09/1983 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ravera Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2, 223 co.1 R.D. 267/1942; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-4); in realtà, il ricorso mira a una inammissibile rivalutazione delle prove onde conseguire una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita dinanzi al Giudice di legittimità, senza confrontarsi con la puntuale motivazione spesa dal giudice di merito che ha confutato correttamente le deduzioni difensive in aderenza a consolidati canoni ermeneutici incentrati sulla posizione di garanzia dell'amministratore e sugli obblighi connessi di tenuta e conservazione delle scritture contabili, altresì dando atto del giudizio inferenziale sottostante al riscontro del dolo di frode, evocando specifici indici di fraudolenza ( pg. 5).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024 Il