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Ordinanza — n. 14106/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of reasoning comparison regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14106/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Filippo Scozzari's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly consider generic mitigating circumstances, but the court found his arguments lacked a direct comparison with the provided reasoning. The decision relied on established precedent stating that no room exists for judicial review when the lower court's motivation aligns with legal principles and logical canons.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Supreme Court holds that no margin exists for a review of legality when the decision is motivated in accordance with the law and logical canons, affirming that even a single element regarding the offender's personality or the crime's gravity suffices to justify the refusal of mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissibility appeal mitigating circumstances judicial review limits motivation comparison criminal procedure law uso di false generalità identificazione credibile falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettiielli
(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettiielli, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
271269), affermandosi che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOZZARI FILIPPO nato a PARTINICO il 25/01/1978 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; (

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Scozzari Filippo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito, nel confermare la statuizione del giudice di primo grado, specificava le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute, dando rilievo al numero e alla gravità dei precedenti dell'imputato.

Per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettiielli, Rv. 271269), affermandosi che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024 Il c