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Ordinanza — n. 14105/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and fails to cite specific legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Luigi Celesti's appeal against his criminal conviction inadmissible. The appellant argued for non-punishment due to minor offense status, but the court found his complaint too vague and lacking specific legal citations. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the statutory requirements for a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal must cite specific legal grounds and facts; generic complaints lacking precise identification of errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint non-punishment minor procedural code specific grounds required falsa dichiarazione della parte confessione imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., è assolutamente generico, per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 131 bis c.p.
2 sexies; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con iV quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
Art. 495 cod. pen.
Rilevato che Celesti Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 495 cod. pen. e all'art.
Art. 186 co. 2 lett. b) Dlgs. 285/1992
Rilevato che Celesti Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 495 cod. pen. e all'art. 186 co. 2 lett.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Celesti Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
2 sexies; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con iV quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTI LUIGI nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 24/10/1982 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Celesti Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 495 cod. pen. e all'art. 186 co. 2 lett.

b) Dlgs. 285/1992 aggravato dal co. 2 sexies; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con iV quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., è assolutamente generico, per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice del'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigl