Italian Court dismisses appeal against theft conviction for reiterating lower court arguments and discretionary sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a different legal qualification of the theft and challenged the recidivism assessment, but the Court found these points were merely repetitive of arguments already rejected in the appellate court. The Court ruled that the lower court's discretionary balancing of sentencing circumstances was not arbitrary and thus fell outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of arguments already examined and rejected by the court of appeal are inadmissible, and discretionary judgments on sentencing balances are not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANDOUBI BEN ALI MOHAMED ( CUI 020XT6K ) nato il 27/07/1978 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Jandoubi Ben Ali Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto, aggravato dall'uso della violenza sulle cose; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi tentata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, la quale ha argomentato in conformità alla giurisprudenza, peraltro espressamente richiamata.
Considerato - quanto al secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze - che sentenza impugnata ha specificamente argomentato in ordine alle ragioni della recidiva, condividendo le valutazioni del primo giudice circa la capacità dimostrativa di maggiore pericolosità della condotta de qua, e che quello sul bilanciamento delle circostanza è giudizio che implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. [Così deciso il 31 gennaio 2024