Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13934/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of arguments regarding doubt and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13934/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of critical analysis regarding the burden of proof and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for doubt beyond reasonable evidence and excessive sentencing, but the lower court's decision was deemed sufficiently motivated by corroborated testimonial evidence and the non-occasional nature of the drug trafficking. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the arguments supporting the lower court's decision on the burden of proof or sentencing, provided the decision is adequately motivated.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of critical analysis burden of proof generic mitigating circumstances inadmissible appeal drug trafficking sentencing godimento dei diritti civili domanda d'asilo di cittadino etiope scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Artt. 81, 73, comma 5, T.U. Stup.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KAMAP YOUSSEF (CUI 060UYGZ) nato il 02/03/1999 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; (rv Motivi della decisione Rilevato che l'imputato El Kamap Youssef ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata con riduzione del trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale di Firenze del 28/10/2021 di condanna per il reato di cui all'art. all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Firenze il 17 luglio 2021 (capo 1) e agli artt.81,73, comma 5, T.U.

Stup. commesso in Firenze dal marzo 2021 (capo 2); considerato che il ricorrente, con i motivi di ricorso, ha dedotto vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio per il reato di cui al capo 2), e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'allegata eccessività della pena; considerato che il primo motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata adeguatamente motivata la decisione di condanna in quanto fondata sulla prova dichiarativa corroborata da contatti telefonici tra l'imputato e l'acquirente; considerato che il ricorso non si confronta con l'ampia motivazione offerta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche (pag.2); considerato che la misura della pena è congruamente motivata, avendo osservato i giudici territoriali che la pena irrogata era effettivamente eccessiva ma che il discostamento dal minimo si giustificava in ragione della natura non occasionale dell'attività di spaccio (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i