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Ordinanza — n. 13933/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13933/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGIA MANUEL nato a ROMA il 03/08/1982 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAfiato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; 47 ' Motivi della decisione Rilevato che Morgia Manuel ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino il 30 giugno 2021 di condanna per il delitto di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Ponza il 16 febbraio 2021 con recidiva specifica; considerato che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.103 il cui arti, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,».

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13933/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Ponza il 16 febbraio 2021 con recidiva specifica; considerato che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.103 il cui arti, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,».

Parole chiave

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giudice istruttore deposizione inattendibile maggiore età incapacità di discernimento domanda d'asilo di rom richiedente l'asilo mongolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGIA MANUEL nato a ROMA il 03/08/1982 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAfiato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; 47 ' Motivi della decisione Rilevato che Morgia Manuel ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino il 30 giugno 2021 di condanna per il delitto di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Ponza il 16 febbraio 2021 con recidiva specifica; considerato che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.103 il cui arti, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,».

Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Q/ns)glierestensore Il